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Gli impianti fotovoltaici e l'incentivazione in Conto Energia
TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA
1.1 Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
* moduli o pannelli fotovoltaici;
* inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
* quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
1.2 Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
I vantaggi possono riassumersi in:
* assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
* risparmio di combustibili fossili;
* affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento(nel caso in cui non si realizzano impianti a inseguimento della traiettoria solare);
* costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
* modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
1.3 Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
1.4 Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto fotovoltaico?
La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).
1.5 Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
* disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
* corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
* esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
* inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali);
* assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
1.6 Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8-10 mq per kW di potenza nominale installata.
La tecnologia dell’amorfo richiede invece una superficie maggiore.
Per impianti installati in maniera non complanare alla superficie d’appoggio, lo spazio occupato può superare da due a quattro volte la superficie netta dei moduli.
1.7 Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
* radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
* orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
* assenza/presenza di ombreggiamenti;
* prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:
* regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno
* regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
* regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.
Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.
1.8 Quali sono le modalità di connessione in rete dell’impianto fotovoltaico?
Lo schema di connessione dell’impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere connesso.
E’ necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale (ad es. per la rete di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da connettere alla rete in BT, le DK 5740 e DK 5600 per gli impianti in MT).
Inoltre è possibile consultare la norma CEI 11-20 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.
1.9 Quanto costa un impianto fotovoltaico ed a quanto ammontano i costi di manutenzione?
Valori orientativi di costo dell'impianto vanno da 7.000 €/kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 5.000 €/kWp per impianti di grosse dimensioni.
Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l'1–1.5% del costo dell'impianto.
1.10 Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre i 20 anni.
1.11 A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico?
Il soggetto responsabile che intende realizzare l’impianto fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di connessione alla rete (a seconda dell’ubicazione degli impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).
Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione, le informazioni per la domanda di connessione e scambio possono essere reperite al seguente indirizzo web:
http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/
1.12 Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica?
La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.
I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo.
Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.
1.13 Per quali tipologia di impianti è necessario richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)?
Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (legge 133/99).
Non risulta invece necessario presentare all'UTF la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).
CONTO ENERGIA
1.14 Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?
Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.
1.15 Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti?
L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a..
1.16 Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti?
I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito www.gsel.it.
1.17 Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
* scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW che abbiano optato per tale disciplina;
* remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.
1.18 Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?
Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto), la valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata), la tipologia di integrazione architettonica e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007).
1.19 Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.
1.20 Che cosa è il servizio di scambio sul posto?
Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa a tale impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i soggetti responsabili che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW.
1.21 Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?
Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio 2007.
1.22 Viene effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia?
Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
1.23 L’acquisto dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è compatibile con il conto energia?
Si.
1.24 Può il GSE installare impianti fotovoltaici o dare suggerimenti sulla loro progettazione, o fare studi di fattibilità? In alternativa è possibile avere una lista di installatori o progettisti cui rivolgersi?
Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di quelli indicati.
Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria o anche al sito web di ISES Italia (www.isesitalia.it), sezione italiana della International Solar Energy Society.
1.25 Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti?
Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.
REQUISITI SOGGETTO RESPONSABILE
1.26 Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?
Si.
1.27 Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?
Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.
REQUISITI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1.28 Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 6 del DM 19 febbraio 2007.
1.29 E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta?
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l’energia in eccesso rispetto ai consumi può:
* essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la produzione è inferiore ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto);
* essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono cessione in rete).
1.30 E’ possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
* per impianti di potenza non superiore a 200 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato;
* per impianti di potenza superiore a 200 kW e per quelli di potenza fino a 200 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.
1.31 E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
1.32 E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
1.33 Se per un impianto fotovoltaico fosse necessario realizzare una cabina MT/BT per la connessione in rete, sarebbe il GSE a sopportare i costi?
La materia è regolata da Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GSE.
1.34 Cosa si intende per potenziamento dell’impianto fotovoltaico?
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
1.35 Cosa si intende per rifacimento dell’impianto fotovoltaico?
E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
MISURE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
1.36 Chi effettua le letture dell’energia prodotta?
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto.
In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
* Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell’energia elettrica prodotta, oltre all’installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
* Maggiore di 20 kW, incentivati con il Vecchio Conto Energia, il soggetto responsabile può incaricarsi della rilevazione e della comunicazione a GSE della misura, solo nel caso in cui l’impianto non immetta tutta l’energia elettrica prodotta in rete. Inoltre, i soggetti responsabili debbono comunque trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
* Maggiore di 20 kW, incentivati con il Nuovo Conto Energia, che immettano o meno tutta l’energia elettrica prodotta in rete, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la rilevazione dell’energia prodotta.
Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza.
1.37 Cosa si intende per “codice con il quale è identificato l’impianto da parte dello stesso soggetto che effettua e comunica le misure”?
Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.
Tale codice identificativo è previsto dall’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06 come di seguito riportato:
“Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale”.
I principali gestori di rete locali utilizzano generalmente il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice POD:
IT123E12345678K
costituito da:
* codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
* codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l´univocità del distributore assegnato da Terna a ciascun distributore
* codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria 'E' per ENERGIA ELETTRICA
* codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l´univocità del punto di prelievo
* chiave di controllo: opzionale.
1.38 Come vengono comunicate le letture al GSE?
Le misure di produzione incentivata vengono comunicate, dal soggetto responsabile stesso o dal gestore di rete locale se il servizio è di sua competenza, attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID e Password fornite dal GSE stesso.
1.39 Un Gestore di rete come può ottenere le credenziali di accesso al portale web?
Per ottenere le credenziali di accesso al portale web e poter comunicare a GSE le misure di produzione incentivata relative agli impianti di competenza, il Gestore di rete deve farne richiesta, attraverso il Contact Center, inviando un’anagrafica completa della propria azienda (ragione sociale, indirizzo, partita iva, codice fiscale e persona di riferimento).
1.40 Cosa deve fare un soggetto responsabile se vuole farsi carico di comunicare egli stesso le misure, avendo precedentemente incaricato il Gestore di rete?
Il soggetto responsabile deve inviare a GSE, a mezzo lettera raccomandata, una dichiarazione firmata nella quale dichiara di voler essere egli stesso il Responsabile dell’invio delle misure di produzione, allegando una copia della disdetta del contratto del servizio di misura stipulato con il Gestore di rete.
1.41 Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.
1.42 Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del Responsabile del servizio di misura (soggetto responsabile o gestore di rete).
Se l’ultimo giorno è un giorno festivo, i pagamenti sono disposti con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Inoltre, mentre per gli impianti che operano in regime di cessione il pagamento avviene con cadenza mensile, al superamento della soglia limite di 250€ per impianti sotto i 20kW di potenza e di 500 Euro per impianti sopra i 20kW di potenza, per gli impianti che operano in regime di scambio sul posto il pagamento avviene con cadenza bimestrale al superamento della soglia limite di 250 Euro.
1.43 Se per gli impianti di scambio sul posto incentivati con il Vecchio Conto Energia il Gestore di rete comunica solo la misura di produzione incentivata all’inizio del nuovo anno per l’anno precedente, cosa viene corrisposto al soggetto responsabile durante l’anno?
Al soggetto responsabile, in questo caso, vengono riconosciuti durante l’anno solare degli incentivi bimestrali a titolo di acconto; ad inizio del nuovo anno, la misura di produzione incentivata annuale comunicata dal Gestore di rete serve per calcolare il conguaglio di quanto pagato in acconto.
Per i primi due anni solari di esercizio, il GSE stima gli acconti bimestrali su una base di 1100 kWh/anno*kW di energia elettrica prodotta e consumata; per ogni anno successivo, la stima viene fatta sulla base dei dati effettivi di energia elettrica prodotta e consumata nell’anno precedente comunicata dal Gestore di rete.
1.44 Che succede se il Gestore di rete locale non comunica le misure mensili a GSE?
Nel caso in cui il Gestore di rete, in qualità di Responsabile del servizio di misura, non comunichi a GSE le misure mensili di produzione incentivata relative al mese n nel corso del mese n+1, il GSE provvede all’inserimento a sistema di misure di produzione stimata da incentivare a titolo di acconto.
La stima viene valutata in base ad una curva di insolazione annuale specifica per le diverse regioni.
1.45 Che succede se il soggetto responsabile, incaricatosi della comunicazione delle misure mensili, non riesce a caricare nel portale web la misura di produzione incentivata?
Può capitare che il sistema non accetti la misura che il soggetto responsabile vuole comunicare, dovuto ad un superamento del valore soglia impostato per quello specifico impianto.
In questo caso il soggetto responsabile deve inviare, attraverso il Contact Center, una copia del registro di produzione giornaliera relativa al mese per i quale si vuole comunicare la misura; il GSE, a valle del recepimento e della verifica della documentazione, provvederà ad un inserimento manuale della misura stessa.
1.46 Che succede se il soggetto responsabile non deve presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza la dichiarazione annuale di produzione?
Il soggetto responsabile deve comunque comunicare, entro il mese di febbraio del nuovo anno, al GSE la misura di produzione annua di energia elettrica riferita all’anno solare precedente: può farlo compilando la “Dichiarazione sostitutiva UTF” presente nella lista documenti allegando copia di un documento di identità valido.
1.47 In quale modo deve essere comunicata la variazione di coordinate bancarie?
A mezzo raccomandata . Le nuove coordinate bancarie vengono tenute in considerazione a partire dal mese successivo a quello di arrivo della comunicazione al GSE.
1.48 Può essere indicato in scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso da soggetto responsabile?
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.
1.49 Il soggetto responsabile come può visualizzare le informazioni riguardo i pagamenti?
Il soggetto responsabile accedendo al portale riesce a visualizzare i dettagli relativi ai diversi pagamenti disposti da GSE (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie).
1.50 Viene inviata una mail di avviso di pagamento?
Si, a valle di un pagamento effettuato, GSE invia ad ogni soggetto responsabile e per ogni impianto di competenza dello stesso, una e-mail di avviso di pagamento nella quale sono riportati nel dettaglio:
* Numero e data ricevuta;
* Periodo di competenza;
* Energia incentivata;
* Tariffa riconosciuta;
* Importo ed indicazione della eventuale ritenuta d’acconto del 4%;
* Data valuta;
* Coordinate bancarie del beneficiario.
1.52 Il gestore di rete locale può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se l’impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell’edificio?
Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è in conto energia l’impianto ha diritto alla tariffa incentivante per un massimo di 20 anni solo a fronte dell’energia effettivamente prodotta.
CESSIONE DEL CREDITO E ACCORDO QUADRO
1.53 È possibile la cessione dei crediti?
Si, esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.
1.54 Quali requisiti deve avere l’atto di cessione dei crediti?
L’atto di cessione dei crediti, a firma congiunta del cedente e del cessionario, deve:
* fare riferimento alla totalità dei crediti in favore di un unico cessionario;
* riportare il numero della Convenzione precedentemente stipulata fra Soggetto Responsabile e GSE e la relativa data di sottoscrizione;
* essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
* nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, documentare i poteri di firma del sottoscrittore, mediante certificazione notarile o idoneo documento rilasciato dalla Cancelleria commerciale del Tribunale o dalla C.C.I.A.A. in data non anteriore a 90 giorni dalla sottoscrizione della cessione dei crediti.
1.55 Come deve essere comunicata l’eventuale cessione dei crediti?
La cessione dei crediti deve essere notificata al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario. La comunicazione di cessione dei crediti, con la relativa documentazione, può avvenire mediante l’invio di raccomandata AR (c.d. procedura semplificata) soltanto nel caso in cui sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell’Accordo Quadro (si veda quesito n. 1.56).
1.56 Esiste un testo standard di atto di cessione dei crediti?
Il GSE mette a disposizione all’interno della area “Cessione dei crediti e Finanziamento Impianto” un testo che può essere preso quale riferimento.
1.57 GSE comunica al cedente ed al cessionario di aver ricevuto l’ atto di cessione dei crediti?
Sì, con apposita lettera raccomandata in cui comunica di avere ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti anche formali richiesti nella convenzione. Tale lettera viene inviata a entrambi i soggetti; nel caso in cui la cessione sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell’Accordo Quadro viene inviata solamente a quest’ultimo.
1.58 Può una cessione di credito non essere accettata dal GSE?
L’accettazione è condizionata al rispetto dei requisiti richiesti, in caso contrario il GSE invia una comunicazione indicando le integrazioni necessarie.
1.59 Vi è l’obbligo di comunicare al GSE la revoca del contratto di cessione dei crediti?
Si, la revoca deve essere notificata dal cessionario congiuntamente al cedente. In caso contrario il GSE continuerà a pagare in favore del soggetto indicato nel contratto di cessione dei crediti. Il GSE mette a disposizione all’interno della area “Cessione crediti e Finanziamento Impianto” un testo di notifica di revoca di cessione dei crediti da prendere come riferimento.
1.60 Quali requisiti deve avere la revoca dell’atto di cessione dei crediti?
La revoca della cessione dei crediti deve:
* essere a firma congiunta del cedente e del cessionario, su carta intestata del cessionario;
* riportare numero e data di sottoscrizione della Convenzione;
* dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A., on data emissione non anteriore a 90 giorni dalla data di notifica della revoca;
* essere notificata al GSE con le stesse modalità previste per la notifica dell’atto di cessione dei crediti;
* contenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Convenzione, le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti.
1.61 Può essere disposto un mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile)?
Si, seguendo le stesse modalità richieste per la cessione del credito.
1.62 Perchè l’atto di cessione dei crediti deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura autenticata da notaio?
Il disposto dell'art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, prevede, tra l'altro, che la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione ("relative a somme dovute dallo Stato") deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.
1.63 Cosa si intende per Accordo Quadro?
L'Accordo Quadro è un documento, sottoscritto dal GSE e da un istituto finanziario, che permette a quest’ultimo di recapitare la documentazione relativa alla cessione dei crediti a mezzo raccomandata A.R. escludendo l’ Ufficiale Giudiziario.
1.64 Come è possibile ottenere la documentazione relativa all’Accordo Quadro?
La documentazione può essere scaricata dal sito del GSE all’interno della area “Cessione dei crediti e Finanziamento Impianto”.
1.65 Quante banche hanno sottoscritto l’accordo quadro?
Istituti finanziari che hanno sottoscritto l’accordo Quadro
1.66 Come stipulare l’Accordo Quadro?
L'Accordo Quadro, in duplice copia, deve essere compilato e firmato in calce; ogni singola pagina - compresi i relativi allegati - deve essere siglata. La documentazione completa, attestante anche i poteri di firma, deve essere inviata al GSE che provvederà a restituire una copia dell’ Accordo perfezionato con le previste firme e a trattenere l’altra copia.
ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA E IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1.67 In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta e immessa?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:
1. usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.
2. cedere l'energia elettrica prodotta al GSE secondo le regole riportate nella delibera 280/07;
3. vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero:
* attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi (cessione indiretta);
* attraverso la Borsa elettrica (cessione diretta);
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c..
1.68 Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come autoproduttore a fine anno all’UTF solo l’eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.
1.69 Nel caso in cui un soggetto responsabile decida di cedere l’energia prodotta e immessa secondo la delibera 280/07 a quanto ammontano le tariffe di vendita?
Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione del sito web relativa al ritiro dedicato.
ASPETTI FISCALI
1.70 Il contributo è soggetto ad IVA?
No.
1.71 Il contributo è soggetto a tassazione diretta?
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi .
Il meccanismo d'incentivazione del nuovo Conto Energia
(DM 19/02/07)
INFORMAZIONI GENERALI SUL NUOVO CONTO ENERGIA
2.1 Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?
Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
2.2 Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione:
* le persone fisiche;
* le persone giuridiche;
* i soggetti pubblici;
* i condomini di unità abitative e/o di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
2.3 A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
2.4 I soggetti idonei non ammessi al beneficio dell’incentivo per esaurimento del limite di potenza annuale del DM 28 Luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle tariffe del nuovo DM 19 febbraio 2007?
No, i soggetti responsabili idonei ma non ammessi dovranno ripresentare richiesta secondo quanto previsto nel DM 19 febbraio 2007 senza che venga riconosciuta loro alcuna priorità.
2.5 Sono previsti incentivi per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07?
Si, sono previsti incentivi purché gli impianti siano stati realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 e purché non beneficino o non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti.
I soggetti responsabili di tali impianti devono inoltrare la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07 (13 aprile 2007) pena la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. La tariffa applicata è quella prevista dall’articolo 6 del DM 19 febbraio 2007 per gli impianti entrati in esercizio nel 2007.
2.6 Per gli impianti fotovoltaici realizzati in silicio amorfo da persone fisiche entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07 sono previsti incentivi?
No, poiché non sono realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006.
2.7 A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:
Taglia di potenza dell’impianto Non integrato (€/kWh) Parzialmente integrato (€/kWh) Integrato (€/kWh)
1 kW <= P <= 3 kW 0,40 0,44 0,49
3 kW < P <= 20 kW 0,38 0,42 0,46
P > 20 kW 0,36 0,40 0,44
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
* impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
* impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
* impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
o edifici,
o fabbricati,
o strutture edilizie di destinazione agricola;
* impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
L’articolo 1 comma 173 della legge 244 del 24/12/2007- Legge Finanziaria 2008 - prevede che “Nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 12 del DM 19 febbraio 2007, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto, ovvero hanno diritto alla tariffa incentivante come totale integrazione.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
2.8 Quali sono gli enti locali che hanno diritto alla tariffa incentivante massima secondo la finanziaria 2008?
Ai fini dell’applicazione della finanziaria 2008, si applica la definizione fornita nell’articolo 2 del TUEL (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali):
“Si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni”
“Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi in cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”.
2.9 Quali impianti possono accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
* a seguito di nuova costruzione;
* a seguito di rifacimento totale;
* a seguito di potenziamento.
Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° Ottobre 2005 e l’entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, sempreché tali impianti:
* siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei DM 28 luglio 2005 DM 6 febbraio 2006;
* non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti DM.
In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza dal diritto alla richiesta dell’incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.
2.10 Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
2.11 Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 19 febbraio 2007?
Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
* impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione nelle tipologie elencate nella seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica Descrizione
1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra
2 Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse
3 Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse
* impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica Descrizione
1 Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita
2 Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
3 Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni
4 Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
5 Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
6 Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
7 Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
8 Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
9 Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane
10 Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa
* impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
2.12 Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
2.13 Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).
2.14 Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
2.15 L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
* certificati verdi;
* il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);
* incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto;
* titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.
2.16 Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE?
Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.
2.17 Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi?
A valle della valutazione della documentazione per la richiesta di concessione dell’incentivo (o del premio aggiuntivo), il GSE invia direttamente al soggetto responsabile la lettera di avvio all’incentivazione o di riconoscimento del premio per poter formalizzare la convenzione tramite portale web.
Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione (o dell’addendum alla convenzione) – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile.
A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE.
2.18 Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it.
In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.
INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE TARIFFE INCENTIVANTI
2.19 Quale l’iter per accedere alle tariffe incentivanti?
L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è il seguente:
* il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete;
* nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, contestualmente alla richiesta di connessione, il soggetto specifica se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta;
* ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete competente;
* entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, - pena la decadenza dal diritto all’incentivo – il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non ammissibilità alle tariffe. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, il termine per la presentazione della richiesta è di 90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della Delibera stessa, sempre che gli impianti siano realizzati, nel rispetto delle disposizioni dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e non beneficino e non abbiano beneficiato della tariffa incentivante di cui ai medesimi decreti.
Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull’apposito portale predisposto dal GSE stesso.
2.20
Per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW, quale è la data di riferimento per l'entrata in esercizio dell'impianto, da cui far decorrere il termine di sessanta giorni entro cui il soggetto responsabile deve far pervenire al GSE la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti del "conto energia"?
Per gli impianti con potenza nominale fino a 20 kW, per i quali l'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta è sempre a cura dell'impresa distributrice territorialmente competente, il GSE prende come riferimento per individuare l'entrata in esercizio la prima data utile a decorrere dalla quale risultano installati sia il contatore dell'energia prodotta sia il contatore di connessione alla rete. Tale data è riportata sul verbale di attivazione delle apparecchiature di misura, rilasciato dall'impresa distributrice. Se in quella data fossero presenti anomalie tecniche relative all'impianto o alla rete tali da non consentire il parallelo dell'impianto alla rete, questa situazione deve essere esplicitamente segnalata nel menzionato verbale.
In questo caso farà fede la data di entrata in esercizio dal soggetto responsabile in sede di richiesta delle tariffe incentivanti.
Se nei verbali non sono evidenziate anomalie tecniche, eventuali dichiarazioni di entrata in esercizio con data successiva a quella riportata nel suddetto verbale di attivazione dei contatori, devono essere comprovate da una dichiarazione del gestore elettrico territorialmente competente.
2.21 Come deve essere preparata la documentazione per la richiesta dell'incentivo e del premio?
È necessario utilizzare il portale del GSE (https://fotovoltaico.gsel.it) e compilare le apposite sezioni come indicato nella Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo del portale web riportata sul sito del GSE.
Si ricorda che è possibile inserire i dati per la richiesta di premio per l'uso efficiente dell'energia solo a valle della richiesta dell'incentivo per l'impianto fotovoltaico.
2.22 A chi deve essere inoltrata la documentazione per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e al premio aggiuntivo?
Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. è individuato dal DM 19 febbraio 2007 quale “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione.
La documentazione, in plico sigillato riportante l’intestazione “GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi dei DM 19 febbraio 2007”, deve essere inoltrata al GSE, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini dell’accettazione della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, farà fede, in ogni caso, la data di protocollo in ingresso apposta sulla documentazione dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con la data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata A.R.. Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su richiesta dell’incaricato, potrà rilasciare fotocopia del frontespizio del plico con la data di protocollo in ingresso).
L'Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30.
2.23 E' reperibile un fac-simile di richiesta?
No, bisogna utilizzare il portale del GSE che consente la stampa della richiesta di incentivazione.
2.24 E’ necessario apporre la marca da bollo sulla richiesta?
Non è necessario.
2.25 Cosa si intende per "denominazione dell'impianto" nella richiesta di incentivo?
La "denominazione dell'impianto" è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all'impianto fotovoltaico.
2.26 Come si individua la data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico?
La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistano tutte le seguenti condizioni:
* l’impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
* risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
* risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;
* risultino assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.
2.27 Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l’inserimento dei dati relativi all’impianto e la richiesta di concessione della tariffe incentivanti?
Prima della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il soggetto responsabile si iscrive al portale web del GSE ed ottiene le credenziali (User ID e Password) necessarie ad accedere alla sezione web personalizzata e ad inserire i propri dati.
2.28 Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante?
Secondo quanto indicato nell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007 e dalla delibera AEEG 90/07 alla domanda occorre allegare i seguenti documenti (fatte salve integrazioni nella delibera di prossima emanazione):
* documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale; corredati di elaborati grafici di dettaglio e cinque fotografie dell’impianto fotovoltaico su supporto informatico;
* scheda tecnica d’impianto;
* elenco dei moduli e dei convertitori indicante marca, modello e numero di matricola;
* certificato di collaudo dell’impianto;
* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile attestante quanto indicato al punto 5 dell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007;
* copia della denuncia di apertura dell’officina elettrica (soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8).
In merito alla proprietà dell’immobile, ove è stato installato l’impianto fotovoltaico, e alle autorizzazioni conseguite:
* Dichiarazione di essere proprietario dell’immobile destinato alla installazione dell’impianto, ovvero autorizzazione alla installazione dell’impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell’immobile;
* Copia del permesso di costruire ottenuto per la installazione dell’impianto, ovvero copia della denuncia di inizio attività. Qualora non sia necessario né il permesso di costruire, né la denuncia di inizio attività, esplicita dichiarazione in tal senso.
Per identificare in maniera univoca il punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e permettere la comunicazione delle misure necessarie al rilascio dell’incentivazione:
* Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06. (Qualora il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai predetti fini le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice.
2.29 E' necessario allegare alla richiesta una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?
Sì. La fotocopia, non autenticata, della carta di identità del soggetto responsabile in corso di validità deve essere allegata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale del GSE (Allegato A4) (vedi FAQ 2.35).
2.30 Se il soggetto responsabile è una ditta individuale o una società, occorre allegare alla richiesta anche il “camerale”?
Non è richiesto.
2.31 Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell’edificio?
Non è richiesto.
2.32 E’ necessario allegare un preventivo di spesa alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti?
Non è richiesto.
2.33 E’ possibile ricorrere all’aiuto di un esperto per la compilazione e l’invio delle comunicazioni?
Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico, delegandolo espressamente.
2.34 Come deve essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessario utilizzare il modello stampato dal portale del GSE (Allegato A4).
A norma del DPR 445/00 l'autenticità di una istanza da produrre ai gestori di pubblico servizio può essere garantita mediante la presentazione della istanza sottoscritta in originale unitamente a fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nella dichiarazione dovranno essere attestati:
* la natura del soggetto responsabile;
* la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento);
* la conformità dell'impianto e dei relativi componenti ai requisiti dell'articolo 4 del DM 19 febbraio 2007;
* la tipologia dell'impianto (non integrato, parzialmente integrato, integrato architettonicamente), nonché, qualora ne ricorra il caso, della specifica applicazione con riferimento all'art. 6, comma 4 (incremento 5%);
* la data di entrata in esercizio;
* se l'impianto opta per il regime di cessione in rete o di scambio sul posto;
* di non incorrere in condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe incentivanti e con il premio legato alla certificazione energetica.
2.35 Per gli impianti maggiori di 50 kW è ancora necessario costituire ed allegare alla domanda di richiesta di accesso alle tariffe incentivanti cauzione a favore del GSE?
Non è richiesto.
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